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FISCALIZZAZIONE DELL’ABUSO EDILIZIO DI RISTRUTTURAZIONE.

CDS, AD. PLEN., 8 MARZO 2024, N. 3

In attesa di conoscere i contorni del preannunciato condono edilizio del 2024, ai sensi dell’art. 99 del codice del processo amministrativo, l’Adunanza Plenaria n. 3 dell’08 marzo 2024 del Consiglio di Stato, è intervenuta sul tema della fiscalizzazione dell’abuso edilizio di ristrutturazione nel caso di impossibilità a demolire ex art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001.
Sul punto non risultano precedenti giurisprudenziali.
L’ordinanza di rimessione ha individuato la ratio delle disposizioni sulla cd. fiscalizzazione dell’abuso edilizio nella volontà del legislatore di evitare, nei casi previsti dal comma 2, la sanzione primaria della rimozione e della demolizione dell’abuso, quando vi siano obiettive difficoltà tecniche di esecuzione.
Pertanto, ad avviso della Seconda Sezione, la ‘fiscalizzazione’ rappresenta un istituto attraverso il quale il legislatore ha inteso contemperare la situazione di difficoltà esistente al momento di esecuzione del ripristino con la necessità di esercitare comunque il potere sanzionatorio.
In definitiva, in caso di impossibilità di eseguire la sanzione reale in forma specifica, si accede ad una misura reale in forma pecuniaria con la stessa identica funzione risarcitoria della collettività, offesa dall’abuso edilizio.
In sostanza, ciò che è stato oggetto di pronuncia dell’Adunanza Plenaria riguarda le modalità di determinazione della sanzione da corrispondere per fiscalizzare l’abuso edilizio consistente nella realizzazione di una ristrutturazione cosiddetta “pesante”, operata in assenza di permesso di costruire o in totale difformità, ai sensi dell’art. 33 del Testo unico dell’edilizia, nel caso in cui, sulla base di un motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, emerga che il ripristino dello stato dei luoghi non è possibile.
La citata Adunanza Plenaria ha affermato i seguenti principi: a) con l’espressione “data di esecuzione dell’abuso”, deve intendersi il momento di realizzazione delle opere abusive; b) ai fini della quantificazione della sanzione pecuniaria da determinare ex art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, deve procedersi alla individuazione della superficie convenzionale ai sensi dell’art. 13 della l. n. 392 del 1978 ed alla determinazione del costo unitario di produzione, sulla base del decreto aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso. Il costo complessivo di produzione, dato dalla moltiplicazione della superficie convenzionale con il costo unitario di produzione, va attualizzato secondo l’indice ISTAT del costo di costruzione.
Avv. Elena Mortelliti