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L’APPALTATORE INADEMPIENTE E’ TENUTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO AL CONDOMINIO PER LA PREDITA DEL “BONUS FACCIATE”

Il Tribunale di Roma, con una recente sentenza la n. 21607 del 13 febbraio 2024, ha condannato l’impresa appaltatrice a risarcire i danni al Condominio per la perdita del beneficio legato al “bonus facciate”.

La vicenda che ne occupa trae origine dalla stipula di un contratto di appalto con cui l’impresa si impegnava, previa cessione dei crediti fiscali maturati dall’appaltatrice in attuazione della normativa del bonus facciate, ad eseguire i lavori di ristrutturazione per un Condominio, lavori che non sono stati eseguiti.

Il Condominio citava in giudizio l’impresa appaltatrice e domandava la risoluzione del contratto di appalto a causa della mancata realizzazione di tali lavori e l’integrale risarcimento dei danni causati da tale condotta inadempiente.

Si costituiva in giudizio l’impresa che contestava la fondatezza della domanda di risoluzione, adducendo a giustificazione della propria inerzia il mutamento della disciplina vigente, che avrebbe reso di fatto impossibile alle imprese appaltataci lo sconto dei bonus fiscali ceduti dagli appaltanti.

Il Tribunale di Roma non ha ritenuto sufficiente il mutamento della disciplina vigente al fine di giustificare la mancata esecuzione dei lavori da parte dell’impresa appaltatrice, ed ha condannato quest’ultima al risarcimento del danno nei confronti del condominio.

In particolare, la Sentenza che ne occupa stabilisce che il danno per la mancata fruizione di detrazioni fiscali, è risarcibile qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che senza il negligente inadempimento dell’appaltatore il risultato auspicato sarebbe stato conseguito.

Nella fattispecie oggetto della citata Sentenza, il risarcimento riguarda un danno che consiste nella lesione di un’aspettativa legittima ad un diritto soggettivo non ancora maturato (sia pure anche per effetto dell’inadempimento dell’appaltatore).

Non essendo mai stata ultimata la ristrutturazione della facciata, che dava diritto al superbonus, la stessa insorgenza del diritto risulta frustrata; e poiché tale frustrazione è in gran parte addebitabile alla colpevole inadempienza dell’appaltatore “deve essere da questi risarcita la chance (indubbiamente elevatissima) che l’attore avrebbe potuto usufruire di tale bonus qualora l’appaltatore (utilizzando il prestito ponte) avesse ultimato tempestivamente i lavori in modo da consentire al Condominio attore la maturazione del diritto al cospicuo vantaggio fiscale.”.