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AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: IL BENESSERE DELLA PERSONA

La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito in una recentissima pronuncia, la n. 7141 pubblicata il 20/03/2024, alcuni principi processuali e sostanziali riguardanti l’amministrazione di sostegno, ponendo al centro della misura il benessere e la dignità della persona.

In Rito gli ermellini hanno puntualizzato come il provvedimento di sostituzione dell’amministratore di sostegno sia ricorribile in cassazione se ed in quanto in concreto abbia contenuto decisorio.

Sempre con riferimento all’aspetto processuale la pronuncia, collocandosi in un solco consolidato, ha ribadito che la competenza per territorio del Giudice adito si individua nella dimora abituale del beneficiario in quanto il Giudice Tutelare è un giudice di prossimità che deve garantire ed agevolare la comunicazione con l’amministrato e i soggetti coinvolti.

Passando agli aspetti sostanziali dell’istituto, la Corte Suprema ha evidenziato come l’amministrazione di sostegno deve proteggere senza mortificare il beneficiario e limitarne le capacità “se non – e nella misura in cui – è strettamente indispensabile”.

La Corte rammenta che l’istituto dell’amministrazione di sostegno è caratterizzato dalla flessibilità definendolo il “c.d. vestito su misura” del beneficiario che sia sempre rispettoso della sua autonomia e della dignità.

Ridare dignità ad una persona a cui è stata tolta dalla malattia, dalle persone a lui vicine, dalle istituzioni, dalle dipendenze – che assumono sempre nuove e più complesse forme – ritengo sia davvero il fulcro dell’amministrazione di sostegno che deve colmare “le carenze del beneficiario” e sostenere le sue “capacità e abilità” che il Giudice Tutelare, l’amministratore di sostegno, i servizi sanitari e sociali devono verificare e rispettare.

In questo contesto l’a. di s. deve svolgersi “nel rispetto dei diritti umani” e delle libertà fondamentali che sono incomprimibili se non – e nella misura in cui sia strettamente indispensabile.

Infatti, se al centro dell’essere umano deve sempre essere garantita la dignità della persona, tale principio deve essere letto ed applicato a 360° in quanto purtroppo nell’esperienza quotidiana, nelle acuzie di alcune patologie o dipendenze la persona in stato di fragilità ne viene privata (ad esempio, dalle sostanze, purtroppo sempre più devastanti nei suoi effetti tossici, ecc…).

Comunque, ribadisce la Cassazione, il beneficiario deve sempre essere informato ed invitato ad esprimere la propria opinione, sempre che – aggiunge lo scrivente – non sia ridotto in schiavitù dalle dipendenze o dalla gravità della patologia che menoma in maniera severa la sua capacità di discernimento e la sua volontà. Altrettanto importante è la riattivazione della “rete di protezione costruita intorno a quest’ultimo (i familiari, i servizi sociali, gli operatori sanitari)” a cui aggiungo le amicizie sane e migliori del beneficiario.

Perfettamente condivisibili sono dunque le conclusioni cui giunge questa interessante ed esaustiva pronuncia (di cui invitiamo alla lettura integrale) laddove stabilisce:

  1. Libertà delle forme nelle comunicazioni tra il beneficiario, il G.T. e gli altri soggetti (amministratore di sostegno, parenti, le amicizie più autentiche, i servizi sanitari e sociali, gli assistenti domiciliari, ecc…);
  2. Il G. T. (ed aggiungo anche gli altri soggetti, a. di s. ecc…) deve “valutare e tenere in considerazione le esigenze espresse dal beneficiario … muovendo dal principio che la libera autodeterminazione del soggetto deve essere rispettata nei limiti del possibile, nei limiti in cui essa non arrechi pregiudizio alla persona stessa” e aggiungo anche alle altre persone: “in questa valutazione deve guardarsi non già a quella che è la migliore per l’amministrazione dei beni” – come forse avveniva nel passato anche recente – “ma a quella che è la migliore soluzione per il benessere della persona”.

Una corretta lettura dell’art. 411 c.c. infatti consente al Giudice tutelare di “disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, avuto riguardo all’interesse del medesimo”, da valutare nella specifica situazione, caso per caso.

Avv. Fabio Corradi