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Diritti di abitazione e uso accordati al coniuge superstite

La Cassazione civile, sez. II, con la sentenza n. 22566 del 26 luglio 2023 ha stabilito il seguente principio di diritto: “I diritti di abitazione e uso, accordati al coniuge superstite dall’art. 540, comma 2, c.c. spettano anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l’originaria destinazione familiare“.

Con il citato principio di diritto, la Cassazione ha inteso superare il precedente orientamento secondo il quale il riconoscimento dei diritti accordati al coniuge superstite ex art. 540, comma 2 del codice civile è subordinato all’effettiva esistenza, al momento dell’apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare; circostanza che non ricorre allorquando, a seguito della separazione personale, sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi (orientamento precedente, ex multis: Cass. civ., sez. II, sent. n. 15277/2019; sent. n. 13407/2014)