Appalti pubblici
Appalti: danno curriculare da mancata illegittima aggiudicazione di un appalto
Il Consiglio di Stato, adito al fine di veder riformata la Sentenza del T.A.R. Marche, Sez. I, n. 450/2020, affronta il tema del risarcimento dei danni da mancata aggiudicazione di un appalto pubblico, ed in particolare il c.d. “danno curriculare”.
Quanto al risarcimento dei danni per lucro cessante, il Consiglio di Stato stabilisce che “Va riconosciuto all’A. (Appaltatore) il risarcimento del danno per lucro cessante pari all’utile che essa avrebbe conseguito in caso di affidamento del servizio. A tal fine, dalla relazione prodotta in questa sede dall’appellante – utilizzabile giacché consistente in un mero rapporto, con annessi giustificativi, sul prevedibile andamento dell’affidamento e suoi risultati – emerge un utile complessivo pari a € 18.249,48 per l’intera durata dell’appalto (con utile mensile stimato in circa € 760,40), su cui l’amministrazione non ha offerto alcun elemento di segno contrario. All’utile così determinato va decurtata una quota, secondo i principi affermati dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 12 maggio 2017, n. 2), per l’aliunde perceptum vel percipiendum, che – considerata la natura dell’appalto, nonché, per quanto qui di rilievo, le deduzioni della stessa appellante circa la componente di manodopera richiesta per l’attività, che può ritenersi ragionevolmente impiegata altrimenti – si determina nella misura del 50%. Sulla somma così quantificata, pari a € 9.124,74, non va applicata rivalutazione né interessi legali anteriormente al deposito della sentenza, considerato da un lato che gli indici di rivalutazione hanno assunto segno negativo per buona parte del periodo interessato (cfr. Cons. Stato, V, 26 gennaio 2021, n. 786), dall’altro che comunque la somma – che surroga il mancato utile – viene liquidata per intero prima del virtuale esaurimento del rapporto, dando luogo perciò, almeno in parte, a un vantaggio per l’impresa, che vale nel complesso a bilanciare il pregiudizio per il ritardo nella corresponsione di altra quota, non essendo provato d’altra parte uno specifico nocumento in tal senso da parte dell’A. (Appaltatore); sulle somme liquidate sono dovuti invece gli interessi legali con decorso a far data dal deposito della sentenza sino all’effettivo soddisfo.” (cfr. Cons. di Stato, Sent. n. 3892/2021).
Con la pronuncia in esame, il Consiglio di Stato, se da una parte ha riconosciuto il risarcimento dei danni per lucro cessante, dall’altra quanto al c.d. danno cd. “curriculare” ha stabilito che “Non può essere infine riconosciuto il danno cd. “curriculare” invocato dall’appellante, sul quale non viene offerto nessun (necessario) elemento dimostrativo, né alcuna specifica e circostanziata indicazione ai fini della relativa enucleazione (cfr. al riguardo, inter multis, Cons. Stato, V, 20 gennaio 2021, n. 632; 12 novembre 2020, n. 6970; III, 22 luglio 2020, n. 4685; 10 luglio 2020, n. 4462; 5 marzo 2020, n. 1607; già Ad. plen., n. 2 del 2017, cit.).” (cfr. Cons. di Stato, Sent. n. 3892/2021).
In sintesi, nell’ipotesi di mancata illegittima aggiudicazione di un appalto pubblico, ove il creditore invocasse il risarcimento del c.d. danno curriculare il medesimo deve offrire prova puntuale del nocumento che asserisce di aver subito – mancato arricchimento del proprio curriculum professionale – quantificandolo in una misura percentuale specifica applicata sulla somma liquidata a titolo di lucro cessante, così come stabilito dalla citata Sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 19 maggio 2021, n. 3892.
Avv. Elena Mortelliti