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Assicurazione sulla vita e successione degli eredi del beneficiario

Una disposizione della Cassazione Civile chiarisce la situazione di beneficiari terzi.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 11421 del 30 aprile 2021, pongono fine al contrasto giurisprudenziale circa la ripartizione dell’indennizzo tra gli eredi indicati quali beneficiari di una polizza sulla vita.

Il terzo beneficiario (o terzi beneficiari, è possibile indicarne anche più di uno) di una polizza vita può essere chiunque e capita non di rado che vengano indicati quali beneficiari gli eredi legittimi: figli, coniuge, al fine di tutelarli.

L’indicazione del o dei beneficiari, i familiari e gli stretti congiunti, può essere di due tipologie: specifica o generica.

E’ la stessa Legge, ovverosia l’art. 1920 cod. civ. a stabilire che l’Assicurazione sulla vita “<…>è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente <…>”.

A questo punto, l’assicurato può o indicare in maniera espressa e non equivoca la quota spettante a ciascun erede legittimo, ovvero non indicarla.

Si era posto il dilemma e il conseguente contrasto giurisprudenziale, in caso di mancata espressa ed inequivoca suddivisione delle quote ad opera dell’assicurato da ripartirsi agli eredi legittimi, se la divisione delle quote tra i beneficiari – indicati genericamente come eredi legittimi – dovesse avvenire in parti eguali, ovvero seguendo le regole della divisione ereditaria per quote differenti.

Proprio sul contrasto giurisprudenziale insorto sul punto, la Cassazione sezione semplice, con Ordinanza interlocutoria n. 33195/2019 ha investito della questione le Sezioni Unite.

La Cassazione Civile, Sez. Un., 30 aprile 2021, con la Sentenza n. 11421, ha sciolto il contrasto giurisprudenziale, con l’enunciazione dei seguenti principi di diritto: “La designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dell’art. 1920 c.c., comma 2, comporta l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all’assicuratore per individuare i creditori della prestazione.

La designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem causa obligandi, una quota uguale dell’indennizzo assicurativo.

Allorchè uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest’ultimo.”

Avv. Elena Mortelliti – IUS NET

La Cassazione Civile, Sez. Un., 30 aprile 2021, con la Sentenza n. 11421

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