In tema di responsabilità degli amministratori di società aventi ad oggetto l’esercizio di operazioni immobiliari, risulta di notevole importanza quanto sancito con l’Ordinanza n. 6925 della Corte di Cassazione Sez. I pubblicata in data 15/03/2025, che in tema di danni cagionati alla società da parte dell’amministratore, ha stabilito che il cd. Business judgement rule, ovverosia l’insindacabilità del merito delle scelte di gestione dell’amministratore, incontra il limite imprescindibile della valutazione della ragionevolezza delle scelte adottate nel corso della carica.
Sicché, per la corretta valutazione della ragionevolezza utilizzata dall’amministratore delle società immobiliari si deve tenere necessariamente conto dei parametri di diligenza previsti per la disciplina del mandatario, nonché di tutte quelle cautele, verifiche ed informazioni preventive adoperatore dall’amministratore nel corso della gestione e delle scelte da quest’ultimo adottate.
Alla luce di quanto sancito dagli Ermellini con l’Ordinanza n. 6925 del 15/03/2025, si evince incontrovertibilmente che il principio di insindacabilità del merito delle scelte di gestione dell’amministratore non trova applicazione in presenza di irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà palese dell’iniziativa economica.
Il sopracitato principio, a parere di chi scrive, trova applicazione in una recente Sentenza del Tribunale di Firenze, ovverosia la Sentenza n. 1828/2025 del 13.05.2025, che in tema di azione sociale di responsabilità nei confronti di ex amministratori, ha disposto la condanna di quest’ultimi al pagamento di ingenti somme di danaro a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla società per fatti di mala gestio durante la gestione societaria.
Infatti, dalla lettura della sopracitata Sentenza n. 1828/2025 del Tribunale di Firenze è emerso che: in primo luogo, gli amministratori di società immobiliari rispondo dei danni subiti dalla società per la riduzione dei canoni di contratti di locazione già in essere se la predetta riduzione risulta priva di idoneo giustificato motivo e non apporta alcun minimo vantaggio per la società locatrice.
In secondo luogo, sussiste la responsabilità degli ex amministratori e conseguente risarcimento per il fatto di aver disposto durante la carica il pagamento di spese non inerenti alla società ed al solo fine di creare un vantaggio economico ad altre società riconducibili ai predetti amministratori, sussistendo così, altresì, un evidente e potenziale conflitto di interessi.
Da ultimo, gli ex amministratori sono responsabili per la mancata messa a reddito di beni immobili della società a seguito della loro colpevole inerzia tenuta nel corso della carica di amministratori della società immobiliare.
Da ultimo, si evidenzia che, come richiamato dalla Sentenza n. 1828/2025 del Tribunale di Firenze, gli amministratori non possono sottrarsi alle loro responsabilità sociali asserendo, sul punto, la circostanza che i soci erano a conoscenza della loro gestione societaria stante la loro approvazione del bilancio sociale.
Infatti, come stabilito dal Tribunale di Firenze, la predetta circostanza è del tutto irrilevante in quanto: <<… .a) innanzi tutto, perché conoscere un evento non equivale ad approvarlo; b) in secondo luogo, perché un consenso dei soci non può essere desunto neppure dall’approvazione del bilancio … c) quand’anche i soci avessero approvato le modifiche, ciò avrebbe al più aggiunto la loro responsabilità a quella degli amministratori senza eliminare quest’ultima..>>.
Avv. Ilaria Vercesi

