LA RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI PUBBLICI: UTILIZZO DEI SOCIAL MEDIA, TECNOLOGIE INFORMATICHE E MEZZI DI INFORMAZIONE.
Il d.P.R. n. 81 del 13/06/2023 (entrata in vigore 14/07/2023) ha aggiornato il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, d.P.R. n. 62 del 16/04/2013, inserendo delle norme specifiche aventi ad oggetto l’utilizzo dei social media, delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione, ovverosia gli artt. 11 bis ed 11 ter.
In particolare, l’art. 11 bis stabilisce che l’amministrazione, attraverso i propri responsabili di struttura, ha facoltà di svolgere gli accertamenti necessari e adottare ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati.
Le modalità di svolgimento di tali accertamenti sono stabilite mediante linee guida adottate dall’Agenzia per l’Italia Digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. In caso di uso di dispositivi elettronici personali, trova applicazione l’art. 12, comma 3 bis del d.lgs. n. 82/2005.
Ad una prima lettura della citata norma, quello che forse per “leggerezza” del legislatore appare come una “facoltà” dell’amministrazione, in realtà è un vero e proprio obbligo sancito dal G.D.P.R. 679/2016, che è norma di rango primario. Infatti, la “facoltà” prevista dalla norma deve, invece, essere letta come un obbligo stante anche, a partire dal 25/05/2018, l’applicazione di sanzioni amministrative, così come sancito dall’ art. 83 del G.D.P.R. 679/2016.
Il comma secondo, dell’art. 11 bis, delinea il fine per il quale è concesso l’uso degli account istituzionali, ovverosia per i soli fini connessi all’attività lavorativa o ad essa riconducibili e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell’amministrazione.
L’utilizzo di caselle di posta elettroniche personali è di norma evitato (ergo vietato) per attività o comunicazioni afferenti al servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il dipendente, per qualsiasi ragione, non possa accedere all’account istituzionale.
La norma prosegue stabilendo che il dipendente è responsabile del contenuto dei messaggi inviati.
Il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all’immagine dell’amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale. Pertanto, la norma richiama il dipendente ad un “uso consapevole” dei propri social network, il quale potrebbe rispondere anche a livello disciplinare su proprie affermazioni, su like, condivisioni, i quali potrebbero compromettere l’immagine della Pubblica Amministrazione alla quale appartengono.
L’elemento di particolare novità è l’equiparazione, a livello normativo, dei doveri in capo al dipendente già previsti nella “vita reale” anche nella “vita on line”: dovere di rispettare il decoro, il prestigio e l’immagine della pubblica amministrazione di appartenenza ma anche in generale dalla Pubblica Amministrazione.
La norma sancisce il dovere della Pubblica Amministrazione di dotarsi del codice c.d. di secondo livello, e prosegue poi stabilendo che le Pubbliche amministrazioni si possono dotare di una “social media policy”. In particolare, la “social media policy” deve individuare, graduandole in base al livello gerarchico e di responsabilità del dipendente, le condotte che possono danneggiare la reputazione delle amministrazioni.
In conclusione, è doveroso rammentare che la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, così come stabilito dall’art. 54 del d.lgs. 2001, compresi quelli relativi all’attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare ed è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.
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Avv. Fabio Corradi
Avv. Elena Mortelliti