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AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA: SILENZIO ASSENSO IN CASO DI INERZIA DELLA PA.

Il T.A.R. Sicilia con la Sentenza n. 2506, del 6 settembre 2024, ha accolto il ricorso avverso il rigetto della richiesta di installazione di impianti pubblicitari in area sottoposta a vincolo paesaggistico ed il parere contrario della Soprintendenza, conosciuto dal ricorrente solamente in occasione del rigetto comunicato dal Comune.

In sintesi, secondo il ricorrente, il diniego ad opera della Soprintendenza sarebbe stato illegittimo anche per la violazione del termine (45 giorni dalla ricezione degli atti) stabilito dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni Culturali e del Paesaggio), entro il quale la pubblica amministrazione poteva far pervenire il proprio parere.

Il ricorrente, per le suesposte ragioni, ha chiesto l’annullamento del provvedimento di diniego della Soprintendenza e l’accertamento dell’intervenuto rilascio dell’autorizzazione da parte del Comune.

Il Tribunale Amministrativo, con la sentenza che ne occupa, ha dato ragione al ricorrente, stabilendo che: “la tardiva adozione del provvedimento di diniego ha determinato la formazione del silenzio-assenso sull’istanza dell’impresa ricorrente, ai sensi dell’art. 17 bis della L. n. 241 del 1990.” (c.f.r. T.A.R. Sicilia, Sent. n. 2506/2024).

In particolare, secondo la Sentenza che ne occupa, è invocabile l’art. 17-bis della Legge 241/90, che disciplina gli effetti del silenzio e dell’inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche, disponendo che: nei casi in cui l’amministrazione procedente deve acquisire, su uno schema o proposta di provvedimento l’assenso, concerto o nulla osta, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche, queste devono comunicare la propria determinazione entro un termine tassativo, decorso inutilmente il quale si forma ope legis il silenzio assenso.

Il Tribunale Amministrativo, con la pronuncia in esame, prosegue  stabilendo che “il parere della Soprintendenza è “espressione di una cogestione attiva del vincolo paesaggistico. A tali pareri si applicherebbe pertanto l’art. 17-bis della L. n. 241 del 1990, diversamente che ai pareri consultivi (non vincolanti), che restano assoggettati alla disciplina di cui agli artt. 16 e 17. Dunque, alla stregua di tale ricostruzione, la formulazione testuale del comma 3 dell’art. 17-bis consente di estendere il meccanismo del silenzio assenso anche ai procedimenti di competenza di amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, ivi compresi i beni culturali di modo che, scaduto il termine fissato dalla normativa di settore, vale la regola generale del silenzio assenso.” (Consiglio di Stato, Sent. n. 8610/2023).” (c.f.r. T.A.R. Sicilia, Sent. n. 2506/2024).

Di conseguenza, il parere della Soprintendenza per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica reso tardivamente, nell’ambito di una conferenza di servizi, è da considerarsi tamquam non esset.

Il T.A.R., applicando tali coordinate esegetiche al caso in esame, ha accolto il secondo motivo di impugnazione, in quanto si era definitivamente formato il silenzio assenso (c.d. orizzontale, tra pubbliche amministrazioni) sulla richiesta di parere obbligatorio formulata dal Comune alla Soprintendenza.

 

Avv. Elena Mortelliti