SERVIZI “ANALOGHI” NON VUOL DIRE SERVIZI “IDENTICI”.
La recentissima pronuncia del Consiglio di Stato, sez. V, 15.02.2024, n. 1510, rafforza e conferma il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di servizi “analoghi”.
La controversia, oggetto della pronuncia del Consiglio di Stato, traeva origine da un appalto per la fornitura di una imbarcazione che la Polizia Locale di Venezia avrebbe dovuto utilizzare per operazioni di pattugliamento, ricerca e soccorso in mare.
Il disciplinare di gara (lex specialis) prevedeva quale requisito di capacità tecnica e professionale l’esecuzione nell’ultimo triennio di forniture “analoghe” a quelle oggetto di gara, ovverosia attività di ricerca e soccorso; la seconda classificava contestava la carenza di detto requisito in capo all’aggiudicataria.
In primo grado, il T.A.R. Venezia respingeva il ricorso promosso dalla seconda classificata, la quale promuoveva appello innanzi il Consiglio di Stato, richiamando per lo più per le stesse ragioni mosse nel ricorso di prime cure.
Con la Sentenza n. 1510 del 15/02/2024, il Consiglio di Stato ha confermato la pronuncia del T.A.R. Venezia, ed ha stabilito che: “”i concetti di servizi analoghi’ e di ‘forniture analoghe’ vanno intesi ‘non come identità ma come mera similitudine’ tra le prestazioni richieste” (cfr. Cons. St., sez V, del 15/02/2024, n. 1510; ex multis: Cons. Stato, n. 2953 del 2020; Cons. Stato n. 5040/2018; Cons. Stato n. 1608 del 2017; Cons. Stato n. 3717 del 2015).
In sostanza, il Consiglio di Stato, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto, afferma che il “servizio analogo”, deve essere inteso nel senso di mera similitudine tra i servizi oggetto di indagine e non come identità; ed, altresì, afferma che la Stazione appaltante non è legittimata, in sede di valutazione delle offerte, a giungere ad una impropria assimilazione dei due concetti (ergo: analogo non vuol dire identico, ma simile).
Orbene, la ratio sottesa al requisito del pregresso svolgimento di servizi analoghi è quella di conformare la procedura di gara in modo da garantire la massima partecipazione delle imprese operanti nel medesimo segmento di mercato ed al contempo l’esigenza di selezionare un operatore esperto; pertanto, la partecipazione alle gare dei soggetti che siano in possesso di un certo grado di affidabilità. Diversamente, qualora il concetto di “servizio analogo” fosse ritenuto nel senso di “servizio identico”, ciò comporterebbe la inevitabile ammissione alle gare di quei soli operatori in grado di dimostrare lo svolgimento di servizi identici, restringendo così, in maniera illogica, il numero dei possibili partecipanti alla gara.
Il Consiglio di Stato, nella pronuncia in esame ha confermato la sentenza del T.A.R. Venezia ritenendo sussistente, in capo all’aggiudicataria, il requisito relativo all’esperienza maturata in servizi analoghi.